FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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Scarica questa guida sui casi di esenzione da imposta da bollo:
DownloadL’asseverazione, anche denominata traduzione giurata, è la certificazione della conformità di una traduzione al testo originale. Viene richiesta sia da privati per certificati, attestati e diplomi sia dalle aziende soprattutto in abito legale per atti, pareri, contratti e lettere d’incarico. Il traduttore deve personalmente presentare il documento da asseverare accompagnato dal testo originale e dal modulo del Tribunale compilato. In parole semplici, si tratta di legalizzare un documento.
L’apostille si annota in calce al documento originale, sia esso un atto pubblico o un documento di natura notarile, e deve contenere i dati dell’autorità che la rilascia e la data di rilascio. Nel nostro Paese è certificazione essenziale per i documenti dei cittadini stranieri, e viene utilizzata per i visti e per i documenti riguardanti lo stato di famiglia rilasciati negli stati esteri aderenti alla Convenzione dell’Aja. Più semplicemente, un documento necessita l’apostilla nel caso in cui va inviato in uno stato estero.
In Italia per far apporre apostille in un documento che deve essere convalidato all’estero è necessario depositarlo presso la Cancelleria della Procura della Repubblica, in un Tribunale del territorio nazionale e non necessitano del pagamento di alcun diritto: il documento apostillato viene rilasciato entro due o tre giorni dalla deposizione del documento al Tribunale. Sarà il traduttore giurato, una volta tradotto il documento, a richiedere di “apostillare” il documento.
Certo, basta farlo pervenire o via mail, se si tratta di tradurre la copia di un documento, oppure per posta raccomandata, se è il caso di un documento originale. Sul verbale di giuramento verrà specificato se il documento tradotto è originale o copia.